RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE PREMESSO
che, ha seguito di richiesta da parte del Comune di Riva di Solto in data 17/10/2022 prot. 4637 , è necessario istituire le limitazioni al traffico per il tratto in oggetto.
VISTO
- il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
- il Regolamento di Esecuzione approvato con P.R. del 16/12/1992 n. 495;
- il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- la richiesta ricevuta per via Pec in data 17/10/2022;
- La procura del 16/09/2020, repertorio 8472
CONSIDERATO
- la necessità di procedere all'emissione di formale Ordinanza per disporre le limitazioni descritte;
SENTITO
- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
ORDINA
*senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 469 SEBINA OCCIDENTALE dal km 6+550 al km 6+565, Parcheggio municipio Riva di Solto, su corsia di marcia a partire dal 2/11/2022 fino al 16/11/2022 nella fascia oraria dalle 07:00 alle 18:00 esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti.
Nella tratta suddetta il cantiere installato avrà una lunghezza massima di metri, oltre lo spazio tecnico per la deviazione dei flussi veicolari.
L'Anas S.p.A. si riserva la facoltà di impartire, durante l'esercizio dei lavori, a mezzo del personale addetto alla tutela e sorveglianza della strada qualsiasi ulteriore prescrizione che dovesse ritenersi necessaria ai fini della circolazione veicolare e della conservazione del corpo stradale.
Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'impresa Edilscavi-Serioli s.r.l. con sede in Via Verenega n°24 24062 COSTA VOLPINO (BG) che resta unico responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando l’ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica, secondo le modalità e responsabilità sopra descritte.
Per eventuali informazioni si può contattare la Sala Operativa ANAS al numero 02 8266853.
Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del Codice della Strada (D. Lgs 285/1992).
RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE ANAS
( NICOLA PRISCO )
Signed by Nicola Prisco