SENSO UNICO ALTERNATO

 

 

 

ORDINANZA N.  13/2022 del 6.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

SENSO UNICO ALTERNATO VIA RONCHI

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO

 

 

 

Sentita la ditta SEA S.R.L. con sede in via Lungo Romna n.35 – 24020 Casnigo (Bg), richiedente l’emissione di ordinanza senso unico alternato in Via Ronchi per poter eseguire lavori di rifacimento asfalto; 

 

Ravvisata la necessità di istituire un senso unico alternato temporaneo regolato da moviere o impianto semaforico, nei tratti di via interessati dai lavori;

 

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

 

 

 

 

ORDINA

 

 

 

 

 

-  per consentire i lavori sopra citati in sicurezza e per motivi tecnici, l’istituzione di senso unico alternato in Via Ronchi dalle ore 8:00 del 7 Settembre 2022 alle ore 18:00 del 10 Settembre 2022;

 

-   l’apposizione della segnaletica stradale previsti dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, con l’indicazione di eventuali percorsi alternativi, sono da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali.

 

Tale apposizione dovrà essere effettuata e fatta rispettare, a cura del richiedente, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

 

 

Gli Operatori dell’Ufficio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell’articolo 7 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sovrintendente di Polizia Locale Gianantonio Morandini

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

 

Dalla residenza municipale, li 6.09.2022

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

            Il Sindaco

       Nadia Carrara