30/01/2018
INFORMATIVA
E’ bene
ricordarsi che
“Chiunque
getta o versa, in
un luogo di
pubblico transito o in
un luogo privato ma di
comune o di altrui uso,
cose atte a offendere o
imbrattare o molestare persone,
ovvero, nei casi non consentiti dalla
legge, provoca emissioni di gas, di
vapori o di fumo, atti a cagionare tali
effetti, è punito con l'arresto fino a un
mese o con l'ammenda fino a 206 €
Art. 674 Codice Penale
MAI - quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo, emanato da Regione Lombardia;
- in giornate ventose;
- all’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe previste
dal R.R. N. 5/2007 (vedi sotto);
- quando il fuoco è lasciato incustodito;
- qualora il divieto sia espressamente riportato nel regolamento comunale;
- qualora i residui vegetali non provengano da attività agricole o forestali (esempio erba dei
giardini, potatura delle siepi o piante ornamentali... cioè ogni attività di giardinaggio).
POSSIBILITÀ
L’accensione di fuochi è permessa tutto l'anno, in cumuli di quantità non superiore a
tre metri steri per ettaro al giorno, nei luoghi sopra i 200 metri slm; è facoltà dei
sindaci sospendere, differire o vietare tale combustione ma solo per
l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti
dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza.
L’accensione di fuochi nei boschi, oltre alle condizioni sopra riportate, è consentita
esclusivamente (deroghe previste dal R.R. N. 5/2007):
- per reimpiegare i residui (ceneri) come concimanti o ammendanti;
- negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro
o turismo, stazionano in bosco;
- fino alle ore 14 nei giorni in cui vige l’ora solare e fino alle ore 16 nei giorni in cui vige l’ora
legale, nel caso di ripulitura delle masse vegetali;
- per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- per la carbonizzazione di cui all’articolo 38 del R.R. 5/2007;
- quando
INFORMATIVA
DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE (FUOCHI)
DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI
QUANDO SI POSSONO BRUCIARE
MAI
- Quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo, emanato da Regione Lombardia;
- In giornate ventose;
- All’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe previste dal R.R. N. 5/2007;
- Quando il fuoco è lasciato incustodito;
- Qualora il divieto sia espressamente riportato nel regolamento comunale;
- Qualora i residui vegetali non provengano da attività agricole o forestali (esempio erba dei giardini, potatura delle siepi o piante ornamentali... cioè ogni attività di giardinaggio).
POSSIBILITÀ
L’accensione di fuochi è permessa tutto l'anno, in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno, nei luoghi sopra i 200 metri slm; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare tale combustione ma solo per l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza.
L’accensione di fuochi nei boschi, oltre alle condizioni sopra riportate, è consentita esclusivamente (deroghe previste dal R.R. N. 5/2007):
- Per reimpiegare i residui (ceneri) come concimanti o ammendanti;
- Negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- Fino alle ore 14 nei giorni in cui vige l'ora solare e fino alle ore 16 nei giorni in cui vige l'ora legale, nel caso di ripulitura delle masse vegetali;
- Per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- Per la carbonizzazione di cui all'articolo 38 del R.R. 5/2007;
- Quando il fuoco è sempre e costantemente custodito;
- Per contenere la diffusione delle specie infestanti;
Manifesto