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COMUNE DI RIVA DI SOLTOPROVINCIA DI BERGAMO Via Papa Giovanni XXIII, 22 Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763
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Ordinanza n. 7 del 21.04.2023
ORDINANZA SINDACALE DI INTERDIZIONE AL PASSAGGIO PEDONALE E CICLABILE SULLA EX SS 469 SEBINA OCCIDENTALE IN LOCALITA’ BOGN DI ZORZINO
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
presso l’area di cui si tratta nella presente Ordinanza, in data 21/04/2023, è stato segnalato un distacco di una porzione del versante roccioso;
la pianificazione geologica-urbanistica comunale ha rilevato ed inserito l’area in cui insiste la ex SS. 469 Sebina Occidentale presso la località Bogn di Zorzino in classe 4 nella Carta della Fattibilità geologica delle Azioni di Piano, poiché interessata da gravi situazioni di instabilità e pericolosità geomorfologica;
il Piano per l’assetto Idrogeologico individua nell’area di che trattasi uno stato di frana quiescente, in quanto interessata da numerosi fenomeni di dissesto di varie dimensioni;
la relazione geologica a firma del Dott. Granata Ezio individua, in considerazione dell’assetto morfologico dell’area, il versante che delimita il tratto rettilineo della zona del Bogn, individuata nella cartografia allegata al presente atto, come quello a più elevata pericolosità da caduta massi (si veda in particolare Tav. 2 allegata alla relazione poc’anzi richiamata);
RITENUTO pertanto che sussistano condizioni potenzialmente pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità;
VISTI gli artt. 50 e 54 comma 1 lett. d) DLgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO lo statuto comunale;
ORDINA
- con decorrenza immediata, e fino a data da determinarsi, il divieto di ACCESSO e TRANSITO pedonale e ciclabile nell’area in cui insiste la ex SS. 469 Sebina Occidentale presso la località Bogn di Zorzino – dalla cabina Enel all’inizio dell’imbocco del ponte -, secondo le indicazioni riportate nella cartografia allegata (Allegato 1) – parte integrante della presente ordinanza, in quanto zone esposte al pericolo di caduta massi e di formazione di assembramenti, e per l’effetto ordina, in dette aree, l’interdizione al pubblico, lo stazionamento, il transito pedonale ed ogni altra attività a chiunque non autorizzato.
- l’apposizione sull’area interdetta di idonei e sufficienti cartelli monitori secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale.
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale, con la contestuale diffusione alla cittadinanza.
INCARICA
il Comando di Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico Comunale della installazione di cartelli monitori.
AVVERTE
Che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge comminando le sanzioni previste per la violazione ai Regolamenti comunali e alle Ordinanze;
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, oppure in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica in via straordinaria ai sensi del D.P.R. del 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i.-
INCARICA
Il Corpo di Polizia Municipale e tutte le Forze dell’Ordine, ciascuno per quanto di competenza, della vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza.
DISPONE
che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informatico, sul sito www.comune.rivadisolto.bg.it nella sezione “Avvisi Pubblici” e nella segnaletica da apporre nei tratti di strada interessati. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, ai diretti interessati, proprietari dei fondi ricadenti nell’area oggetto della presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza è inviata, per quanto di competenza, a:
- Prefetto di Bergamo;
- Corpo di Polizia Municipale;
- alla competente Stazione dei Carabinieri;
- al Responsabile dell’Area Tecnica.
Il Sindaco