Riva di Solto li 16.07.2022

 

Ordinanza n. 7/2022 del 16.07.2022

 

 

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL TRANSITO

SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DIVERSE

(art 7 Nuovo Codice della Strada)

 

IL SINDACO

 

Vista la domanda presentata in data 07/07/2022 prot. 3090 dalla società Soleto S.p.A. con

Sede legale a Milano in Via Don G. Minzoni, 1, incaricata dalla ditta Open Fiber S.p.A. al ripristino asfalti di scavi effettuati in diverse vie del paese, con la quale viene richiesta l’emissione di ordinanza di istituzione di senso unico alternato in diverse vie per l’esecuzione dei lavori di asfaltatura; 

 

Ravvisata la necessità di istituire restringimento della carreggiata, senso unico alternato regolato da moviere ed eventuali divieti di Sosta nonché il limite di velocità di 30 Km/h, nei tratti di via interessati dai lavori dal 18/07/2022 al 30/07/2022 per poter eseguire i lavori di ripristino  manto d’usura a seguito scavi per la posa di infrastrutture telefoniche Open Fiber (progetto BUL)

 

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

 

ORDINA

 

  1. per consentire i lavori sopra citati in sicurezza e per motivi tecnici, l’istituzione di un senso unico alternato in alcuni tratti delle seguenti vie:

San VIA IV novembre, Via Porto, Via Papa Giovanni XXII, Via Principale, Via Gargarino, Via san Cassiano, Via Baruc, Via castello e Via principale

dal 18/07/2022 al 30/07/2022, dalle ore 07:00 alle ore 19:00;

 

  1. il divieto di sosta con rimazione forzata ed il limite di 30 Km/h nei tratti interessati dai lavori;

 

  1. l’apposizione della segnaletica stradale previsti dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, con l’indicazione di eventuali percorsi alternativi, sono da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali.

 

 

Tale apposizione dovrà essere effettuata e fatta rispettare, a cura del richiedente, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

 

È altresì fatto obbligo all’azienda esecutrice dei lavori di:

 

  1. apporre tutta la segnaletica stradale necessaria nonché apporre gli estremi dell’ordinanza almeno 48 ore prima dell’esecuzione dei lavori limitatamente al tratto di strada su cui intervenire;
  2. di fornire dettagliata documentazione fotografica degli interventi di ripristino, prima e dopo e dai quali si evinca esattamente in più punti lo spessore della pavimentazione fresata e ripristinata;
  3. di scarificare per la larghezza di mt. 1 e profondità di cm.3 e stesura di nuovo tappeto di usura in conglomerato bituminoso, compresso a raso della pavimentazione circostante (a valere sugli scavi e ripristini su sede in conglomerato bituminoso)
  4. di scarificare in asse allo scavo da ripristinare e lì dove è compromessa la segnaletica stradale orizzontale, di ripristinarla integralmente.
  5. di comunicare allo scrivente con almeno 48 ore di anticipo l’elenco delle lavorazioni con i giorni precisi di intervento per ogni singola via della presente ordinanza

 

Gli Operatori dell’Ufficio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

 

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

A norma dell’articolo 7 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio Geom.Cosimo Colamarino.

 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

 

DEROGHE

 

Deroghe alla presente ordinanza possono essere concesse su richiesta scritta e motivata indirizzata al Comune di Riva di Solto.

 

Avvertenze:

La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall’art. 12 del citato codice, viene resa nota mediante la pubblicazione all’albo comunale ed esposta sulla strada interessata in attesa della collocazione della apposita cartellonistica stradale;

Per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

 

 

 

 

                                                                                                                                   Il Sindaco  

                                                                                                                       (Dott.ssa Nadia Carrara)

                                                                                                                            F.to Nadia Carrara